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Abstract



LA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE MEDICA NEL GIUDIZIO DI IDONEITÀ AI SERVIZI DI AERONAVIGAZIONE

Vincenzo Graziano, Mariano Paternoster, Massimo Niola


Dipartimento di Medicina Pubblica e della Sicurezza Sociale, Università degli Studi “Federico II”, Napoli (Dir. Prof. C. Buccelli)



L’idoneità del personale aeronavigante militare e civile, sia dipendente da Compagnie Aeree che semplici privati, implica un giudizio di idoneità specifica, incondizionata o parziale, all’attività di volo che non può prescindere dalle problematiche di ordine psico-fisico e procedurale che necessariamente derivano da questa attività operativa estremamente particolare e complessa.
L’attività medico-legale si estrinseca fondamentalmente nel settore del controllo del personale in attività di servizio ed in quello della selezione, con formulazione, specie per il personale aeronavigante dell'Aviazione Civile, di giudizi tassativi in tema di conseguimento e rinnovo di licenze ed abilitazioni di volo.
La valutazione diventa particolarmente delicata nei casi di idoneità parziale allorquando si debbano indicare alcune limitazioni all'attività di volo del soggetto, in base al tipo e grado di deficit psico-fisico da questi presentato, che possono rendere ancora compatibile e ragionevolmente sicura l’attività di volo medesima, dovendo sempre tenersi presente, caso per caso, quanto l’esperienza acquisita nella trascorsa attività di volo possa sopperire a quella deficienza funzionale che, di per sé considerata, potrebbe essere sufficiente causa di non idoneità.
Eventuali difetti di comportamento tecnico-professionale in occasione della valutazione dell’idoneità all’attività di volo possono tradursi in un danno giuridicamente rilevante, in ambito civilistico risarcibile sia per il personale -come nel caso dell’aggravamento di patologie in atto (per esempio otopatie) o della ingiusta limitazione lavorativa produttiva di danno patrimoniale- sia per terzi (per esempio soggetti psichiatrici ritenuti idonei che si rendono responsabili di pregiudizio psico-fisico altrui). In sede penalistica tali difetti, in quanto configuranti eventi antigiuridici, possono portare al di là dei casi di specifica pertinenza dei codici militari, ad addebiti nell’ambito dei codici penali ordinari di lesioni del diritto alla riservatezza od anche specificamente personali o al limite (ma non se ne ha pratica cognizione) di omicidio colposo.
Non trascurabili anche aspetti di possibili addebiti di danno erariale per pregiudizio economico sofferto dalla pubblica amministrazione in conseguenza di risarcimenti legati a danni da errato giudizio idoneativo.
Diversi sono i momenti di possibile insorgenza di responsabilità professionale nella prestazione medico-legale finalizzata all’accertamento dell’idoneità all’attività di volo.
Nella fase clinica il Sanitario può rendersi responsabile di violazione del diritto alla riservatezza del personale (in relazione ai dati identificativi di tipo anagrafico, ai dati riferiti allo stato di salute, con particolare riferimento all’anamnesi ed alla valutazione medico-legale dei dati derivanti dagli accertamenti medici), nonché di eventuali pregiudizievoli conseguenze di errori nella raccolta dei dati anamnestici, nello studio dei dati documentali e nella conduzione dell’esame obiettivo; prescrizione di esami strumentali pericolosi in assoluto o controindicati nel singolo caso; mancata opportuna assunzione di un valido consenso informato per richieste di esami radiodiagnostici (come pure esposizione non giustificata ex art. 3 D.Lgs. 26 maggio 2000, n. 187); mancata o tardiva comunicazione all’interessato di patologie da lui non conosciute; errata o mancata valutazione critica dei dati strumentali e/o laboratoristici a disposizione; errata sintesi diagnostica.
Nella fase analitico-valutativa ci si può invece imbattere in un errore interpretativo, deduttivo o di sintesi con errato giudizio medico-legale.
Anche il mancato aggiornamento tecnico-professionale (innanzitutto clinico, ma anche giuridico-giurisprudenziale) del Sanitario può essere fonte di errori, dovendo precisarsi che nella valutazione dell’idoneità all’attività di volo non sussiste soltanto un obbligo generale di correttezza tecnica delle indagini, della conclusione diagnostica e quindi della prognosi che sta alla base del giudizio di idoneità, ma esistono anche norme di legge civili e militari che rappresentano, pertanto, un ulteriore vincolo di mezzi e fini cui il valutatore è obbligato.
Delicati elementi di criticità incidenti sulla serenità ed obbiettività di giudizio possono, infine, esser rappresentati da eventuali inquinanti simulatorie, dissimulatorie o pretestatorie nei confronti del proprio stato di malattia poste in essere dal personale in valutazione e/o dalla situazione psicologica di ridotta libertà di valutazione in cui possono ritrovarsi i Sanitari caricati direttamente della responsabilità di esprimere giudizi di inidoneità incidenti in via immediata o futura sulla carriera lavorativa del personale e passibili di contestazione del proprio operato.