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Abstract



RIVALUTAZIONE IN RELAZIONE ALL’AMENDMENT 5 DEL JAR FCL3 DI SOGGETTI RICHIEDENTI LA CERTIFICAZIONE DI 1° CLASSE DOPO CHIRURGIA REFRATTIVA

Giuseppe Sebastio


Istituto Medico Legale Aeronautica Militare “Angelo Mosso”, Milano



In Italia ai fini della certificazione e ricertificazione dei brevetti di 1° classe di volo è attualmente in vigore il DGAC-MED del 15/09/1995.
Allo stato attuale un soggetto che abbia subito un intervento di chirurgia rifrattiva dovrebbe essere giudicato permanentemente non idoneo alla certificazione di prima classe e idoneo alla ricertificazione solo dopo un anno dalla data dell’intervento (a patto che la sua refrazione non superi le 5 diottrie, che si sia raggiunta una stabilità rifrattiva con una soddisfacente sensibilità al contrasto (il tutto certificato dal suo oftalmologo).
Applicando invece l’amendment 5 al FCL3 gli stessi soggetti di cui sopra sarebbero trattati in maniera diversa. Alla certificazione a seguito di chirurgia rifrattiva, fermo restando il sussistere di parametri preoperatori compresi tra +5 e il -6 diottrie, di aver ottenuto una stabilità della refrazione e una sensibilità al contrasto soddisfacente, possono esser considerati idonei. Alla ricertificazione non è invece più richiesto il fermo di 12 mesi prima di riprendere a volare.
Saranno quindi esposti casi clinici esemplificativi di quanto sopra descritto.